Vai al contenuto

Rappresentante dei Lavoratori e D.V.R.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha l’obbligo di consultare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per svolgere correttamente il proprio incarico e adempiere alle proprie attribuzioni. Il DVR è uno strumento centrale per la gestione della salute e sicurezza in azienda, in quanto contiene la valutazione di tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori durante le loro attività. Il datore di lavoro è tenuto a redigere il DVR, come stabilito dall’art. 17 del D.lgs 81/08, e deve considerare tutti i rischi, anche quelli legati a situazioni specifiche come il lavoro in gravidanza, lo stress lavoro-correlato, o le diversità di genere ed età. Il DVR deve quindi esaminare in dettaglio l’organizzazione aziendale, gli ambienti di lavoro, i macchinari, le sostanze utilizzate e i processi lavorativi per identificare i rischi, adottare le necessarie misure preventive e garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza.

Il DVR deve essere considerato il documento fondamentale per l’intera gestione della salute e sicurezza in azienda. Proprio per questo motivo, l’RLS deve poter accedere a questo documento, che è l’elemento centrale per ogni decisione in merito alla sicurezza. Anche se, in generale, il DVR è accessibile solo a chi fa parte del servizio di prevenzione e protezione, l’RLS ha un diritto esplicito di accesso, dato che rappresenta i lavoratori in materia di salute e sicurezza.

Il DVR può essere consultato dal RLS in qualsiasi momento. Tuttavia, essendo anch’egli un lavoratore, deve coordinarsi con l’azienda prima di interrompere la propria attività, salvo situazioni urgenti. Inoltre, la consultazione del DVR deve avvenire esclusivamente all’interno dell’azienda, come stabilito dal D.Lgs. 106/09, e l’RLS è tenuto a mantenere il segreto industriale riguardo ai contenuti del documento. Le ore dedicate alla consultazione del DVR, di norma, non devono essere sottratte dal monte ore dei permessi retribuiti, e l’RLS può dedicare il tempo necessario per questa attività. È comunque utile chiarire questo aspetto con l’azienda prima di procedere, per evitare contestazioni.

Inoltre, l’RLS ha il diritto di ricevere una copia del DVR. Questo diritto è sancito da diverse normative, tra cui l’art. 18 e l’art. 50 del D.lgs. 81/08, che obbligano il datore di lavoro a consegnare una copia del DVR al RLS su sua richiesta, anche su supporto informatico. La copia deve essere fornita tempestivamente, e l’RLS ha il diritto di scegliere il formato in cui riceverla, sia cartaceo che elettronico. Alcune aziende, però, in passato hanno tentato di impedire al RLS di accedere al DVR, adducendo motivi legati al segreto industriale o creando difficoltà burocratiche. In caso di difficoltà nell’ottenere la copia, il RLS può chiedere assistenza al proprio sindacato o all’Organismo Paritetico di settore, che è il primo punto di riferimento per le controversie riguardanti i diritti del RLS. Se queste azioni non risultano sufficienti, l’RLS può rivolgersi agli ispettori del lavoro o, infine, adire le vie legali tramite il tribunale.

In conclusione, il DVR è uno strumento fondamentale per la tutela della salute e sicurezza in azienda, e l’RLS ha il diritto di accedervi per svolgere correttamente il proprio ruolo di rappresentanza dei lavoratori. Se l’azienda non fornisce l’accesso o la copia del documento, l’RLS può fare affidamento sulla legge, sul supporto sindacale e, in ultima istanza, sugli organi ispettivi o sul tribunale per far valere i propri diritti.



Desideriamo precisare che questo articolo sintetizza le normative per facilitarne la comprensione, pur sacrificando talvolta alcuni aspetti di dettaglio. Per una visione più completa, vi invitiamo a consultare le normative citate o a contattarci direttamente per ulteriori chiarimenti.