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Impatto Acustico

Premesso che le norme vigenti in materia urbanistica pretendono che le costruzioni esistenti e che ospitano attività produttive e commerciali, ma anche quelle in fase di costruzione e/o potenziamento, presentino certi limiti per quanto concerne i decibel di rumore emessi.

L’ art. 8 della L. 447/95, disciplina la necessità di presentare un documento specifico richiesto dal Comune di appartenenza, che attesti i livelli di rumorosità prodotti da quella nuova attività o infrastruttura, la relazione di impatto acustico.

SIKUREZZAITALIA si avvale di Tecnici Competenti di Acustica Ambientale, secondo la L. 447/95, peraltro iscritti all’ Elenco Nazionale preso il Ministero dell’Ambiente.

La perizia fonometrica consiste nel valutate tutte le sorgenti sonore presenti in loco, il Tecnico Competente confronterà i valori ottenuti con i limiti imposti in quella zona ( demandato alle Regioni il compito di determinare la modalità e i contenuti esatti della valutazione dell’impatto acustico).

I dati ottenuti verranno quindi riportati sulla valutazione d’ impatto acustico ambientale dell’attività valutata.

In un’ottica di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, la norma sopracitata ha definito l’obbligo di effettuare la valutazione di impatto acustico in caso di “realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

  • aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  • strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
  • locali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  • impianti sportivi e ricreativi;
  • ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.”