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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

La valutazione del rischio antincendio è il processo con cui il datore di lavoro esamina i rischi di incendio in azienda e stabilisce le misure di sicurezza da adottare. Questa valutazione, insieme alle misure di prevenzione e protezione, fa parte del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), come previsto dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.

La valutazione del rischio incendio deve considerare precisi criteri.

Dal 29 ottobre 2022, il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2021, che abroga il D.M. 10 marzo 1998, stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nelle attività produttive e nei luoghi di lavoro, ad eccezione delle attività svolte nei cantieri “temporanei o mobili” indicati nel Titolo IV del D. Lgs. 81/2008.

Secondo quanto previsto al comma 2, punto 1 dell’Allegato I del D.M. 3/9/2021, i luoghi di lavoro possono essere classificati in due categorie:

  1. Luoghi di lavoro a rischio incendio basso
  2. Luoghi di lavoro a rischio incendio non basso

Se il luogo di lavoro presenta un rischio incendio non basso, la strategia antincendio deve essere definita seguendo i criteri del D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).

Se il rischio incendio è basso, la mitigazione del rischio avviene attraverso i criteri del D.M. 3 settembre 2021, ossia utilizzando il cosiddetto “Minicodice”.

Luoghi di lavoro a basso rischio incendio
Si considerano a basso rischio incendio i luoghi di lavoro che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

  • Affollamento complessivo: massimo 100 occupanti (le persone presenti in azienda per qualsiasi motivo);
  • Superficie lorda complessiva: massimo 1000 m²;
  • Piani: situati a una quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • Materiali combustibili: non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità rilevanti (carico d’incendio specifico inferiore a 900 MJ/m²);
  • Lavorazioni pericolose: non si effettuano lavorazioni che comportano rischi significativi di incendio.

Luoghi di lavoro a rischio incendio non basso
I luoghi di lavoro che non soddisfano i criteri per essere classificati a basso rischio incendio sono considerati a rischio incendio non basso. In questi casi, la valutazione del rischio richiede misure e strategie più complesse per la prevenzione e protezione.

COME VIENE REDATTA

La valutazione del rischio incendio consiste in un’analisi dettagliata dell’attività, finalizzata a identificare le potenziali situazioni di incendio più gravi e le conseguenze che potrebbero derivarne per le persone, i beni e l’ambiente. Lo scopo principale è adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dell’attività e prevenire danni.

La valutazione deve essere effettuata tenendo conto dei rischi specifici dell’ambiente di lavoro e delle risorse disponibili per affrontare un’eventuale emergenza.

La valutazione del rischio incendio deve coprire almeno i seguenti aspetti:

  1. Individuazione dei pericoli d’incendio: identificare le fonti di rischio incendio presenti nell’ambiente di lavoro.
  2. Descrizione del contesto: analizzare l’ambiente in cui i pericoli si trovano, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del luogo di lavoro.
  3. Determinazione della tipologia e quantità degli occupanti: stabilire chi e quante persone sono esposte al rischio incendio.
  4. Individuazione dei beni esposti al rischio: identificare i beni materiali che potrebbero essere danneggiati in caso di incendio.
  5. Valutazione delle conseguenze: analizzare gli effetti potenziali dell’incendio su persone, beni e ambiente, sia in termini qualitativi che quantitativi.
  6. Individuazione delle misure preventive: stabilire le misure da adottare per ridurre o eliminare i pericoli significativi.

Se l’attività è soggetta a una specifica regola tecnica verticale, si deve verificare il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di riferimento.

In caso di attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi (come indicato nell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011), e se l’attività dispone di un progetto di prevenzione incendi, la conformità delle misure adottate sarà valutata in base al progetto depositato o approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, tenendo conto di eventuali prescrizioni ricevute.

La valutazione del rischio incendio deve essere aggiornata ogni volta che si verificano modifiche significative nel processo produttivo o nell’organizzazione del lavoro, che possano influire sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Deve essere rielaborata anche in seguito all’evoluzione delle tecniche di prevenzione o protezione.

Dopo tale aggiornamento, le misure di prevenzione devono essere adeguate alle nuove condizioni.



Desideriamo precisare che questo articolo sintetizza le normative per facilitarne la comprensione, pur sacrificando talvolta alcuni aspetti di dettaglio. Per una visione più completa, vi invitiamo a consultare le normative citate o a contattarci direttamente per ulteriori chiarimenti.

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