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Il Preposto per la sicurezza, un ruolo delicato dal futuro ancora incerto.

Il Preposto per la sicurezza, fin dalla sua introduzione nell’ordinamento italiano con
l’art. 2 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul
Lavoro, ha rappresentato da subito un “ruolo molto controverso” che è stato più volte
attenzionato e rivisto dal Legislatore.

Il Preposto, in concreto, è una persona che svolge le funzioni proprie del “capo”,
cioè:
• sovrintende alle attività lavorative svolte dai lavoratori,
• garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di
lavoro,
• controlla la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori.

Nel dicembre 2021, con la Legge 215/21, sono state apportate numerose modifiche al
D. Lgs. 81/08, alcune delle quali hanno riguardato, tra l’altro, la figura del Preposto.
L’obiettivo del Legislatore è stato quello di “responsabilizzare” maggiormente questa
figura, cruciale per garantire la supervisione e il rispetto delle norme
antinfortunistiche in azienda.
Per definire in maniera specifica il Preposto per la sicurezza, si deve richiamare la
definizione letterale tratta dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08 che lo definisce come: “la
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende
alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa”.

Il Preposto per la sicurezza assolve ad una funzione organizzativa negli uffici, nei
cantieri, nelle officine, nelle squadre di manutenzione, ecc. e coincide con quei
soggetti chiamati ad esempio:
• capo squadra;
• capo produzione;
• capo linea;
• capo reparto;
• capo turno;
• capo cantiere.

Il Preposto è investito del “potere di iniziativa”, che permette di attuare il “modello
collaborativo”, diretto a garantire sul posto di lavoro la “massima sicurezza possibile”
e che gli impone di attivarsi per garantire la sicurezza degli altri lavoratori.
Il Preposto, infatti, assume un ruolo di “garanzia” della sicurezza e della salute degli
altri lavoratori.
Gli obblighi del Preposto, in materia di sicurezza sul lavoro, sono indicati in
particolare dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 e sono:
1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei
loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di
non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni
impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e
individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme
fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione
delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere
l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
3. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio
in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione;
5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave ed immediato;
6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze
dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il
lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
7. interrompere temporaneamente l’attività in caso di rilevazione di ogni
condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, di deficienze dei mezzi e
delle attrezzature di lavoro se necessario e, comunque, segnalare
tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
8. frequentare appositi corsi di formazione.
Nei confronti del Preposto per la sicurezza si possono poi accertare responsabilità
sia civili che penali. In particolare, l’articolo 56 del D.Lgs. 81/2008 prevede per il
Preposto per la sicurezza sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti a suo
carico (individuati nell’art. 19 del D. Lgs. 81/08 precedentemente riportato).
I reati contravvenzionali indicati nel D. Lgs. 81/08 per il Preposto prevedono:
• l’arresto da uno a tre mesi;
• e/o multe che possono variare, in base alle violazioni, da € 300 a € 2.000
(questi importi vengono periodicamente variati per adeguarli alla perdita di
valore del denaro nel tempo).
Si deve a questo punto porre un quesito fondamentale: il Preposto, per essere tale,
vale a dire per essere dotato dei pieni poteri e dei doveri in materia antinfortunistica,
deve essere appositamente nominato o delegato dal datore di lavoro (o dal suo
delegato)?
Oppure chi è preposto è, in quanto tale, destinatario degli obblighi di sicurezza a
prescindere dall’espressa nomina del datore di lavoro? Non è una questione da poco,
anzi risulta dirimente.
Se si ritiene che sia corretta la prima soluzione, allora dobbiamo necessariamente
concludere che in mancanza di delega (o nomina) il datore di lavoro sia responsabile
per non aver adeguatamente predisposto l’organizzazione prevenzionistica e, al
contrario, il Preposto sarebbe esente da responsabilità in quanto non dotato di poteri
in materia di sicurezza.
Le deleghe, come noto, devono essere accettate. Può allora il Preposto rifiutarla?
Nell’altro caso, invece, la presenza di un Preposto, ancorché formalmente non
designato ai fini della sicurezza, potrebbe costituire una causa di esenzione di
responsabilità del datore di lavoro, ove la violazione antinfortunistica si realizzasse
nella fase esecutiva. Il Preposto, invece, ne risponderebbe anche penalmente.
La giurisprudenza sembra perennemente oscillare, a seconda dei casi, tra le due
posizioni, senza prendere una direzione definitiva. Nemmeno gli interventi del
Legislatore hanno aiutato a fare chiarezza: anzi, se possibile, hanno ancor più
alimentato il fuoco del dubbio.
Come noto, l’articolo 18 del D.Lgs 81/08 prevede ora l’obbligo per il datore di lavoro
di “individuare” il preposto incaricato della sorveglianza prevenzionistica. Analogo
obbligo discende dall’articolo 26 in materia di appalti.
È quindi necessario un atto formale di nomina o designazione del Preposto?
Qui s’inserisce la figura ambigua del Preposto di fatto che molte perplessità ha
suscitato e ancora provoca nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
L’articolo 299 D. Lgs. 81/2008 [Titolo XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA
PENALE E DI PROCEDURA PENALE] stabilisce che le responsabilità di un
Preposto non derivano solo dalla nomina formale, ma anche dall’esercizio di fatto
delle funzioni di preposto. Pertanto, una persona che svolge le funzioni tipiche di un
Preposto, anche senza una nomina ufficiale, può essere “discrezionalmente”
considerata da chi accetta le responsabilità (upg Asl o INL) giuridicamente
responsabile come Preposto di fatto.
Ci sono dunque inevitabili aspetti negativi per il Datore di Lavoro, come:
1.⁠ ⁠Responsabilità Penale Contravvenzionale:
– Sanzioni: la mancata individuazione formale del Preposto con un atto scritto
costituisce una violazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008. Questa violazione
comporta una sanzione penale contravvenzionale per il datore di lavoro, che può
essere punito con l’arresto o l’ammenda (art. 55 D.Lgs. 81/2008).
2.⁠ ⁠Inefficienza della Vigilanza:
•⁠ ⁠Indicazione insufficiente: la semplice indicazione del Preposto nell’organigramma
aziendale è insufficiente. È necessaria una nomina formale e specifica comunicata per
iscritto al Preposto per garantire la chiarezza delle responsabilità e l’efficacia delle
misure di sicurezza.
⁠ Le Sentenze più Rilevanti sull’argomento sono state le seguenti:
•⁠ ⁠Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 25849 del 23 giugno 2008: Questa
sentenza ha ribadito che il datore di lavoro ha l’obbligo personale di vigilare
sull’effettiva osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, se non ha
formalmente nominato un Preposto.
•⁠ ⁠Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 16340 del 4 aprile 2012: Ribadisce che
l’assenza di una nomina formale del Preposto non esonera il datore di lavoro dalla
responsabilità penale per le violazioni in materia di sicurezza.
Ci sono da citare poi gli ”obblighi di comunicazione al committente”:
•⁠ ⁠Obbligo di Indicazione del Preposto: Ogni datore di lavoro, nell’affidamento di
lavori, servizi e forniture, è tenuto a indicare espressamente al committente il
nominativo del preposto. La mancata indicazione comporta sanzioni penali, con
possibilità di arresto o ammenda, come previsto dall’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008.

Come ci dimostra ancora una recente sentenza di Cassazione, Sezione Penale n.
18839 del 12 maggio 2022: chi nel quotidiano svolge “di fatto” il ruolo di Preposto,
pur senza formale investitura ma con il condiviso riconoscimento dei sottoposti, ha
sempre diritto ad una formazione obbligatoria (art. 37, comma 7; art. 55, comma 5,
lettera c; art. 299 D.Lgs. 81/2008) e l’esercizio consapevole del suo ruolo si innesca
inevitabilmente da un atto datoriale.

Si devono poi fare dei riferimenti all’incapacità organizzativa ai sensi del D.Lgs.
231/2001 e Art. 30 D.Lgs. 81/2008.

La mancata individuazione del Preposto da parte del datore di lavoro è indice infatti
di incapacità organizzativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dell’articolo 30 del D.Lgs.
81/2008. Questo implica che l’azienda non ha messo in atto un modello organizzativo
idoneo a prevenire le violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Tale mancanza
può comportare ulteriori sanzioni e responsabilità per l’azienda e i suoi dirigenti.

Discutibile appare il fatto anche che sia lasciata ampia “discrezione” agli ispettori e al
pubblico ministero nel valutare l’esistenza o meno di un Preposto di fatto. Infatti pur
in assenza di una nomina formale, se una persona esercita “di fatto” le funzioni di
Preposto, questa può essere considerata responsabile ai fini delle normative sulla
sicurezza sul lavoro.

Alla luce di queste considerazioni riteniamo sia necessaria una nuova e approfondita
analisi, da parte del Legislatore sul Preposto, figura chiave nella piramide della
sicurezza sul lavoro.

Si dovranno stabilire criteri chiari e oggettivi sulla sua nomina (di fatto e non), sulla
sua formazione obbligatoria e periodica, su i suoi poteri e, soprattutto, occorrerà
delineare in maniera netta il campo di applicazione delle proprie responsabilità,
all’interno delle organizzazioni aziendali e non solo.

Per ora il Preposto rimane un tassello fondamentale ma ancora “incompiuto” nel
complesso contesto della sicurezza sul lavoro.

Dott. Francesco Cinelli

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