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La stesura dei documenti tecnici di valutazione dei rischi sono tra i nostri punti di forza.

La redazione del D.V.R. ( un documento altamente dinamico, nonché la prima e più importante misura di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), secondo quanto stabilito dagli artt. 15, 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/2008, è un obbligo per tutte le imprese ed enti, tra cui anche attività pubbliche e private, enti della Pubblica amministrazione (come le Forze dell’ ordine armate, Polizia e servizi di Protezione civile, strutture giudiziarie, penitenziarie, attività istituzionali, le università, gli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, le rappresentanze diplomatiche e consolari ed i mezzi di trasporto marittimi ed aerei…

Tutte le Imprese in cui è presente almeno un lavoratore o un soggetto equiparato, devono obbligatoriamente effettuare la Valutazione dei Rischi poiché si tratta di uno strumento funzionale alla gestione in qualità delle attività lavorative, di supporto al processo di miglioramento continuo, tuttavia ne sono esenti i lavoratori autonomi e ditte individuali..

Si tratta del secondo obbligo non delegabile del datore di lavoro, inoltre deve essere redatto con data certa e revisionato ogni cambiamento sostanziale dell’ organizzazione, a seguito di:

  • modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione,
  • di infortuni significativi,
  • prescrizioni rilevanti e condivise dal medico competente.

Lo scopo non è produrre un documento fine a se stesso, il datore di lavoro deve provvedere alla valutazione dei rischi con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

Il DVR deve obbligatoriamente riportare almeno le seguenti informazioni:

  • Sedi operative e anagrafica aziendale aggiornata;
  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, specificando quali sono i criteri che sono stati adottati per svolgere tale valutazione (ad esempio norme tecniche di riferimento eventualmente adottate);
  • l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
  • eventuali valutazioni specifiche effettuate per approfondire l’esposizione a determinati rischi;
  • il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi.

Il DVR dovrà essere messo a disposizione presso la sede operativa a cui si riferisce, deve essere consegnato al RLS che ne ha il libero accesso e potrà consultarlo esclusivamente nei locali aziendali, è prevista la possibilità di conservarlo sia in formato cartaceo che digitale.

Secondo la disciplina Testo Unico Sicurezza, la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi espone il legale rappresentante alle seguenti categorie di responsabilità (soggettive o oggettive): Giuridica, Penale, Civile e Amministrativa.

Il D.Lgs. 81/08 prescrive che la violazione degli obblighi previsti costituisce reato: illecito penale.

Il reato esiste anche in assenza di conseguenze dannose in caso di violazione di norme prevenzionali.

L’azione penale è obbligatoria in caso di lesioni gravi (prognosi definitiva superiore a 40 gg) o con danno permanente, le violazioni delle norme penali sono sanzionate dalla Magistratura e la sanzione penale è di norma, un’ammenda ma, nei casi più gravi è previsto l’arresto.

Il D. Lgs. 758/94 prevede il sistema sanzionatorio relativo alle pene alternative dell’arresto o dell’ammenda.

Rischi valutabili, indagini analitiche-strumentali, documentazione tecnica:

  • DVR, DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.LGS. 81/08, 106/09 S.M.I.
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERATTIVI
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI con procedure Standardizzate
  • DUVRI, DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
  • AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
  • AMIANTO
  • ATEX GAS
  • ATEX POLVERI
  • BIOLOGICO
  • CEM, CAMPI ELETTROMAGNETICI
  • RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
  • RISCHIO CHIMICO
  • RISCHIO ELETTRICO
  • ERGONOMIA VDT
  • INCENDIO 3/09/2021
  • LAVORATRICI MADRI
  • LAVORATORI MINORI
  • AGGRESSIONI FISICHE E VERBALI
  • LAVORO NOTTURNO
  • RISCHIO ILLUMINAMENTO
  • AGGRESSIONI FISICHE E VERBALI
  • LEGIONELLA
  • MAPO – MOVIMENTAZIONE PAZIENTI OSPEDALIZZATI
  • RISCHIO MECCANICO
  • SEVERO CALDO-FREDDO
  • ERGONOMIA
  • MMC MOVIMENTAZIONE DI BASSI CARICHI AD ALTA FREQUENZA
  • MMC SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
  • MMC SPINTA E TRAINO
  • POSTURE STATICHE
  • RADIAZIONI SOLARI
  • RADON
  • RISCHIO RAPINA
  • ROA COERENTI (LASER)
  • ROA INCOERENTI (RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI)
  • RUMORE
  • VIBRAZIONI
  • SCARICHE ATMOSFERICHE
  • RISCHIO SISMICO
  • STRESS LAVORO CORRELATO/SANITA’
  • TEMPERATURE ELEVATE

E’ di fondamentale importanza la condivisione delle valutazioni tecniche con il management, i risultati delle analisi devono essere compresi al fine di una adeguata programmazione nel successivo breve periodo. Tuttavia ogni valutazione tecnica può essere soggetta a modifiche sostanziali,  pertanto è necessaria la verifica periodica del mantenimento dei requisiti minimi.

Il DVR per esempio con il “Piano di miglioramento” in allegato, fornisce le principali PRESCRIZIONI PER IL DDL dei livelli di sicurezza, consentendo all’ Azienda di colmare eventuali lacune e ottimizzare la gestione della prevenzione e protezione.